Manutenzione

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d’impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:

1) accoglie parzialmente le domande attoree, rigetta quelle dell’intervenitrice, rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto e, per l’effetto:

  • accerta e dichiara che Russo Giuseppe si è reso responsabile di atti di concorrenza sleale ai danni di Armenti Piero, per l’uso della frase “amici del mio viaggio a Napoli” in apertura dei propri video, per l’uso dell’immagine di copertina sul profilo Facebook de Il mio viaggio a Napoli che imita la corrispondente immagine attorea, per lo sfruttamento dei contenuti multimediali dell’attore e la pubblicazione di contenuti analoghi sui social network;
  • inibisce al Russo la prosecuzione delle suddette condotte;
  • ordina la rimozione di tutti i post/video sulla pagina Facebook de Il mio viaggio a Napoli (e in qualsivoglia altro social network riferibile alla sua attività) in cui il Russo recita la frase “amici del mio viaggio a Napoli”, dei post video di cui ai documenti 54B, 55B, 56B, 57B, 58B, 59B, 60B, 63A della produzione attorea, di tutti i post/video realizzati dal convenuto nella città di New York e di quelli relativi alla promozione della vendita di prodotti americani nonché la rimozione dell’attuale immagine di copertina sul profilo Facebook de Il mio viaggio a Napoli (doc. 53 della produzione attorea);
  • determina in € 100,00 la penale dovuta dal convenuto all’attore per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della presente sentenza ed in € 500,00 la penale dovuta per ogni singola violazione nella esecuzione dei provvedimenti in essa contenuti, una volta che sia decorso il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente pronuncia;
  • ordina la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza sui siti internet del Russo agli
    indirizzi www.viaggioanapoli.com e www.ilmiotouranapoli.it per 30 giorni consecutivi, a cura e spese del convenuto, ed in caso di inottemperanza sul quotidiano a tiratura nazionale “Corriere della Sera”, a cura di parte attrice ed a spese della convenuta con il diritto all’immediata rifusione delle spese sostenute dietro presentazione della relativa fattura;

2) dichiara compensate le spese di lite tra tutte le parti.


Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell’8.10.2025

Il Presidente estensore (dr. Leonardo Pica)